Albergo Diffuso

L’ Albergo diffuso è una struttura ricettiva turistica originale la cui formula si adatta per comuni e piccoli borghi che ospitano centri storici dotati di interesse culturale e di attrattive. In particolare in tema di possibile sviluppo turistico della Valle Roveto potrebbe rappresentare una via percorribile di ospitalità professionale, occupazionale e di impresa.

Per definizione l’albergo diffuso è comunque un albergo a tutti gli effetti (attività commerciale con partita iva) ha la peculiarità di aderire al territorio in cui sorge ed è particolarmente rispettoso del contesto ambientale ed urbano preesistenti dal momento che non si basa sulla costruzione di nuovi immobili ma sull’utilizzazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente nel pieno rispetto di obbligatorie autorizzazioni e normative amministrative, fiscali e sanitarie (agibilità, camera di commercio, partita IVA, autorizzazione ASL e del comune interessato, fatturazione elettronica, pagamenti pos, trasmissione elettronica dati clientela in tema di sicurezza, assicurazioni e tutela infortuni personale e/o contro terzi, etc..)

NORMATIVA | Tracciamo quindi le principali differenze tra due tipologie di strutture alberghiere utilizzate nel corso degli ultimi anni in questo ambito turistico, l’Albergo Diffuso e più recentemente l’ Ospitalità Diffusa e/o similitudini estrapolando direttamente dalla legge DGR 1521

ALBERGO DIFFUSO
Innanzitutto ricordiamo che gli alberghi diffusi sono strutture alberghiere a tutti gli effetti (art. 24 della legge 11/2013) e questo comporta che sia l’edificio principale sia le dipendenze devono avere destinazione d’uso turistico-ricettiva, conformemente a quanto stabilito dallo strumento urbanistico comunale.
Naturale conseguenza che l’albergo diffuso va classificato in modo analogo agli altri alberghi pur prevedendo una limitazione del numero di stelle identificative, e conseguentemente fissando i requisiti dimensionali, strutturali, le prestazioni di servizi e dotazioni obbligatorie e fungibili.
Come tutti gli alberghi, devono essere dotati di un edificio principale dove si trovano l’ufficio di portineria e le aree ad uso comune degli ospiti, di due o più dipendenze alberghiere ubicate ad una distanza, in linea d’aria, non superiore a quattrocento metri dall’edificio principale. Le unità immobiliari componenti l’albergo diffuso possono essere situate solo in edifici già esistenti alla data del 3 luglio 2013 ed essere in idonee e perfette condizioni sanitarie ed agibilità, idoneità strutturali e a norma sismica per la sicurezza di clienti e personale .
La capacità ricettiva di un albergo diffuso è prevalente nelle dipendenze rispetto all’edificio principale e inoltre l’albergo diffuso, al pari delle altre strutture ricettive alberghiere, deve essere dotato di un numero minimo di locali (sette) per il pernottamento dei turisti, di un locale (autorizzato per la somministrazione alimentare secondo normativa sanitaria) per la prima colazione e di un locale comune destinato al servizio di portineria. La gestione e le relative responsabilità ad essa connesse sono a carico del gestore della sede principale, anche per quanto riguarda le dipendenze; in altre parole l’albergo diffuso soggiace al principio della gestione unitaria e relative responsabilità connesse e/o problematiche o danni contro terzi.

OSPITALITÀ DIFFUSA
Il concetto di ospitalità diffusa, elaborato dalla DGR 1518, dalla quale risulta che non si tratta di una semplice sommatoria di strutture ricettive, ma una vera e propria rete di imprese autorizzate e in possesso di tutti i requisiti commerciali, fiscali e sanitari di legge. In quanto tale, l’ospitalità diffusa rappresenta quindi una forma di organizzazione, gestione, promozione e commercializzazione di un’offerta turistica professionale proposta da una rete di imprese in un particolare contesto nel pieno rispetto delle normative e di tutti gli adempimenti fiscali ed autorizzativi obbligatori sopracitati per l’albergo diffuso.

La DGR 1518 stabilisce infine che le province-regioni competenti per il territorio provvedono a ricevere e istruire le domande di riconoscimento con il relativo atto costitutivo e/o statuto, da cui risultino i requisiti e i criteri indicati dalla Regione.
Ovviamente, l’uso improprio delle dizioni e similitudini di ”ospitalità diffusa” quanto di ”albergo diffuso” può essere sanzionato dalla stessa Amministrazione Provinciale-Regionale e/o da organi preposti a controlli e vigilanza in merito.

(pubblicato da redazione 6/01/2020)